N. 120786/12249 DI REPERTORIO  -                                  NOTAIO ARTIDORO SOLARO

 

ATTO COSTITUTIVO DI

ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

 

L'anno millenovecentonovantanove (1999) il giorno ventuno (21) del mese di ottobre.

In Nerviano nel mio ufficio di via Bramante n.11.

Avanti a me Dottor Artidoro Solaro, Notaio residente in Nerviano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano sono personalmente comparsi i Signori:

·        SCALERA ANTONIO

·        CARMINATI CLAUDIO

·        PIROVANO STEFANO

·        CONDORELLI ANDREA

·        DEL FABBRO PAOLO

·        PERANZIN EDI GIANCARLO

·        TOMATIS SILVIO SIMONE

Dette persone, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarano di rinunziare, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni al presente atto con il quale convengono quanto segue.

 

1)      E' costituita a tempo indeterminato tra i Signori Antonio Scalera, Claudio Carminati, Stefano Pirovano, Andrea Condorelli, Paolo Del Fabbro, Edi Giancarlo Peranzin, Silvio Simone Tomatis, l'associazione senza scopo di lucro con denominazione "UNIVERSITA' della TERZA ETA' - DINO PILOTTI - di Lainate -" anche in forma abbreviata "U.T.E. - DINO PILOTTI - LAINATE".

2)      L'associazione ha sede in Lainate in corso Europa n. 33.

3)      L'associazione non ha scopo di lucro ma persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito dell'istruzione e della formazione culturale degli appartenenti, principalmente ma non esclusivamente alla così detta "terza età". A tal fine l'associazione potrà organizzare lezioni, corsi periodici, annuali o pluriennali, incontri, congressi, conferenze e dibattiti, su argomenti di interesse e di insegnamento universitario.

L'associazione potrà svolgere ogni altra attività strumentale o direttamente connessa, anche in collaborazione con enti pubblici.

L'associazione non potrà distribuire durante la sua vita, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione e/o la distribuzione non sia imposta dalla Legge o sia effettuata a favore di altra Onlus che per Legge, regolamento o statuto faccia parte della medesima ed unitaria struttura.

4)      L'Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto alla lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

5)      A norma di Statuto il Consiglio è nominato per un triennio, nelle persone dei Signori Antonio Scalera, Claudio Carminati, Paolo Del Fabbro, Edi Giancarlo Peranzin e Silvio Simone Tomatis che accettano. Con il consenso di ciascuno di loro, il Signor Stefano Pirovano è nominato Tesoriere, il Signor Andrea Condorelli Segretario, il Signor Antonio Scalera Presidente ed il Signor Claudio Carminati Vice Presidente.

6)      La quota associativa per i soci che entreranno a far parte dell'Associazione durante il primo anno è determinata in Lire 50.000.- (lire cinquantamila).

7)      Le spese e le imposte del presente atto, quelle annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Ho ricevuto questo atto da me letto alle Parti che lo approvavo e sottoscrivono con me Notaio, dispensandomi dalla lettura dell'allegato.

 

ALLEGATO SUB"A" AL N. 120786/12249 DI REPERTORIO  -  NOTAIO A. SOLARO

 

VECCHIO STATUTO   NUOVO STATUTO         ASSEMBLEA STRAORDINARIA   

 

Art.1          E' costituita a tempo indeterminato l'Associazione denominata :                

 "UNIVERSITA' della TERZA ETA' - DINO PILOTTI - di Lainate -" anche in forma abbreviata :

"U.T.E. - DINO PILOTTI - LAINATE -"

 

Art.2          L'Associazione ha sede in Lainate (MI) in corso Europa n. 33; il Consiglio potrà fondare su tutto il territorio nazionale sezioni e sedi secondarie della stessa senza che ciò comporti variazione dello statuto.

 

Art.3          L'Associazione non ha scopo di lucro ma  persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito dell'istruzione e della formazione culturale degli appartenenti principalmente ma non esclusivamente alla così detta "terza età". A tal fine l'associazione potrà organizzare lezioni, corsi periodici, annuali o pluriennali, incontri, congressi, conferenze e dibattiti, su argomenti e materie oggetto di interesse e d'insegnamento universitario.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività strumentale direttamente connessa, anche in collaborazione con enti pubblici.

 

Art.4          Sono Soci Fondatori i Signori Antonio Scalera, Claudio Carminati, Stefano Pirovano, Andrea Condorelli, Paolo Del Fabbro, Edi Giancarlo Peranzin, Silvio Simone Tomatis.

E' Socio Ordinario, con obbligo di osservare le norme di Statuto, colui che a seguito di corrispondente domanda, sia iscritto ad uno dei corsi, ovvero a lezioni, congressi, conferenze, dibattiti, programmi didattici, facoltà di insegnamento ed alle altre attività culturali, educative e di informazione organizzate dall'Associazione.

Il Consiglio avrà facoltà di nominare "Benemerito dell'Associazione", senza che ciò comporti l'attribuzione della qualità di socio, chiunque abbia esplicato attività a vantaggio dell'Associazione ovvero abbia corrisposto contributi in danaro di rilevante entità per la vita dell'Associazione stessa.

La qualità di Socio deve intendersi a tempo indeterminato; ogni anno, nei modi e nei termini stabiliti dall'Assemblea, ogni socio dovrà versare la quota associativa salvo che faccia giungere al Consiglio comunicazione scritta delle proprie dimissioni entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno.

 

 

Art.5          La qualità di socio si perde anche per esclusione motivata deliberata dal Collegio dei Probiviri; sono in ogni caso motivi d'esclusione il mancato pagamento della quota sociale nel termine stabilito, la grave violazione delle regole associative e l'aver svolto attività in contrasto con i fini propri dell'Associazione.

Il socio che perde detta qualità non potrà ripetere i contributi versati e non potrà  vantare diritti sul patrimonio sociale.

 

Art.6          La quota annuale è determinata annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio; essa si compone di una parte fissa e di una parte variabile, determinata entro un limite minimo e massimo parimenti stabilito dall'Assemblea, che potrà essere richiesta dal Consiglio in caso di necessità dell'Associazione.

 

 

Art.7          L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci maggiorenni regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale annuale.

Un quinto dei soci potrà richiedere, in forma scritta, e con indicazione dell'ordine del giorno, che l'Assemblea sia convocata per la discussione.

 

 

Art.8          Sono organi dell'Associazione:

 

·        l'Assemblea dei Soci;

·        il Consiglio di Amministrazione;

·        il Presidente;

·        il Vice Presidente;

·        il Segretario;

·        il Tesoriere;

·        il Collegio dei Probiviri;

·        l'Organo di Revisione dei Conti.

 

 

Art.9          L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal Consiglio annualmente mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, l'orario ed il luogo della convocazione, da spedire a ciascun socio a mezzo lettera raccomandata. Esso dovrà pervenire a ciascun socio convocato almeno dieci giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunata. Lo stesso dovrà essere affisso nei locali della sede principale.

Con le medesime modalità potrà essere convocata dal Collegio dei Probiviri in caso di mancata convocazione da parte del Consiglio.

Prima dell'inizio dei lavori nominerà un Presidente, uno scrutatore ed un Segretario ai quali è rimesso il compito di controllare il numero dei voti.

Essa delibera sull'operato del Consiglio, approva il bilancio preventivo e finale di gestione sottopostole dal Consiglio, nomina, salva diversa disposizione dello Statuto, le cariche sociali e delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla misura della quota sociale, sul regolamento che disciplinerà l'attività dell'Associazione e su ogni altro oggetto alla stessa rimesso dalla Legge o indicato nell'avviso di convocazione spedito ai soci.

Salvo quanto previsto dall'art.23 cod. civ. l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta con la presenza in prima convocazione della maggioranza più uno dei soci, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea si riunirà nello stesso luogo, il giorno successivo, alla medesima ora.

Ogni socio non potrà rappresentare per delega scritta più di due soci.

 

 

Art.10      Solo il socio regolarmente iscritto ed in regola con la quota sociale annuale potrà ricoprire cariche sociali.

Tutte le cariche sono elettive; il socio presta la sua opera gratuitamente ma il Consiglio potrà stabilire un rimborso per le spese documentate.

Almeno otto giorni prima delle operazioni di voto il Consiglio dovrà far pervenire a ciascun socio votante:

·        la scheda di votazione recante l'indicazione delle cariche da eleggere;

·        il nominativo dei soci candidati.

Durante l'Assemblea ciascun socio depositerà la scheda nell'urna appositamente predisposta sottoscrivendo il Registro dei Votanti tenuto dallo scrutatore nominato dall'Assemblea.

A votazione terminata, durante l'Assemblea, lo scrutatore ed il Segretario controlleranno la corrispondenza tra il numero dei votanti risultanti dal Registro e quello delle schede nell'urna e, a scrutinio avvenuto, procederanno alla proclamazione dei soci eletti.

In caso di parità di voti risulterà eletto il socio che è iscritto da più tempo ed in caso di ulteriore parità quello più anziano di età; da ultimo si procederà a sorteggio.

E' possibile la rielezione; per il Presidente ed il Vice Presidente non più di due volte consecutivamente.

 

 

Art.11      Il Consiglio, eletto nell'atto costitutivo o a norma di Statuto per tre anni, è composto da un numero variabile di soci, determinato dall'Assemblea, compreso tra il numero di cinque e di tredici.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri, per tre anni, il Presidente ed il Vice Presidente.

  Il Presidente propone al Consiglio la nomina del Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce non meno di una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe.

La convocazione, scritta o telematica, deve indicare gli argomenti da trattare, la data, il luogo e l'orario dell'adunanza e deve giungere almeno tre giorni liberi prima della data fissata.

Le sue riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio ha il compito di promuovere il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, in armonia alle indicazioni dell'Assemblea, illustrando alla medesima le finalità dell'attività programmata ed i risultati di quella svolta. Il Consiglio dovrà predisporre, prima della fine del primo quadrimestre di ogni esercizio, il rendiconto preventivo e quello finale da sottoporre all'Assemblea

Dovrà gestire il patrimonio dell'Associazione e potrà deliberare la conclusione di tutti i contratti e dei negozi necessari al raggiungimento dello scopo, non escluse polizze fidejussorie anche a garanzia dei terzi.

Eccezionalmente potrà eleggere, con adeguata motivazione, il Presidente Onorario scegliendolo tra i Socio Fondatori o tra chi abbia ricoperto la carica di Presidente ed abbia con la sua opera contribuito in maniera rilevante alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

 

 

Art.12      Perde la qualità di Consigliere:

·        il socio Consigliere che per qualunque motivo dovesse perdere la qualità di socio;

·        il membro che senza giusta causa non dovesse partecipare a più di tre riunioni del Consiglio.

Il Consigliere decaduto sarà sostituito dal primo dei non eletti nell'ordine stabilito dal   precedente art. 10.

In caso di impossibilità di funzionamento del Consiglio ovvero qualora il Consiglio non dovesse riunirsi per più di due volte consecutive esso si intenderà decaduto. Qualora venga meno la maggioranza dei suoi membri si intenderà decaduto l'intero Consiglio. Conserverà tuttavia tutti i suoi poteri per gli atti di ordinaria amministrazione o urgenti, fino all'elezione dei nuovi membri, con l'obbligo di convocare senza indugio l'Assemblea

 

Art.13      Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione ed ha i poteri del Consiglio in caso di operazioni assolutamente indifferibili; in questa eventualità dovrà far ratificare il suo operato dal Consiglio convocandolo quanto prima possibile.

Il Vice Presidente, in caso d'impedimento del Presidente, rappresenta legalmente  l'Associazione, anche in giudizio, con i medesimi poteri di Statuto del Presidente. Il solo intervento del Vice Presidente nei confronti di terzi costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

 

Art.14      Il Segretario ha il compito di seguire e svolgere l'attività amministrativa e burocratica dell'Associazione, di verbalizzare le decisioni degli organi collegiali e di curare la tenuta dei libri dell'Associazione e di quelli prescritti dalla legge; a tal fine potrà essere dotato di un piccolo fondo, determinato dal Consiglio, per le spese di segreteria.

Il Tesoriere provvede all'amministrazione delle quote associative, impiega i fondi dell'Associazione secondo le decisioni del Consiglio e predispone il bilancio che il Consiglio sottoporrà all'Assemblea.

 

Art.15      L'Organo di Revisione è composto da uno a tre membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea;  in caso di composizione Collegiale uno dei suoi membri sarà nominato Presidente ed il Collegio deciderà a maggioranza. L'Assemblea sceglie i suoi componenti tra i soci che non rivestano altre cariche sociali per il triennio. E' possibile la rielezione ma per non più di due volte consecutive. I revisori dovranno accertare la regolarità della gestione del patrimonio associativo e potranno accertare la consistenza di cassa e degli altri beni sociali. Potranno procedere, anche individualmente, agli atti di ispezione e controllo. In occasione dell'approvazione del bilancio finale dovranno predisporre una relazione di accompagnamento da sottoporre all'Assemblea.

 

Art.16      Il Collegio de Probiviri è composto da tre soci, che non ricoprono altre cariche sociali, eletti per tre anni e per non più di due volte consecutive, dall'Assemblea unitamente a due supplenti. Avrà compito di adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, su proposta scritta e motivata del Consiglio o del Presidente. Potrà considerare l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei Consiglieri o del Presidente solo su domanda scritta e motivata di almeno un quinto dei soci regolarmente iscritti..

I provvedimenti disciplinari adottabili sono quelli del richiamo, della censura e della sospensione, da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi.

Nessun provvedimento potrà essere adottato senza aver invitato il socio coinvolto ad esporre le sue ragioni per iscritto. I provvedimenti disciplinari dovranno essere comunicati al socio interessato in forma scritta e dovranno essere motivati in maniera comprensibile e specifica. Essi sono revocabili e modificabili anche su richiesta scritta del socio interessato.

Tutti i provvedimenti del Collegio sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

L'esclusione è irrevocabile ed è deliberata dall'Assemblea su proposta scritta e motivata del Collegio. Il Collegio dovrà aver invitato il socio interessato ad esporre le sue ragioni scritte ed un suo membro dovrà illustrare all'Assemblea, per iscritto, l'opportunità del provvedimento e le eventuali osservazioni del socio interpellato.

 

Art.17      Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali annuali, dagli introiti derivanti dalle sue attività, nonché dai beni pervenuti a qualsiasi titolo alla stessa.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.

L'Associazione non potrà distribuire durante la sua vita, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione e/o la distribuzione non sia imposta dalla Legge o sia effettuata a favore di altra Onlus che per Legge, regolamento o statuto faccia parte della medesima ed unitaria struttura.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad Associazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità con le modalità previste dalla vigente normativa.

 

Art.18      Qualunque controversia sorgesse in occasione della interpretazione ed esecuzione del presente atto, se suscettibile di formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà senza formalità e secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti in lite ovvero dal Presidente del Tribunale di Milano.

 

Art.19      Per tutto quanto non espressamente qui regolato si applicheranno le vigenti disposizioni di Legge.

NUOVO STATUTO Associazione Promozione Sociale