N. 120786/12249 DI REPERTORIO - NOTAIO ARTIDORO SOLARO
ATTO COSTITUTIVO DI
ASSOCIAZIONE
Repubblica Italiana
L'anno millenovecentonovantanove (1999) il giorno
ventuno (21) del mese di ottobre.
In Nerviano nel mio ufficio di via Bramante n.11.
Avanti a me Dottor Artidoro Solaro, Notaio residente
in Nerviano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano sono
personalmente comparsi i Signori:
·
SCALERA
ANTONIO
·
CARMINATI
CLAUDIO
·
PIROVANO
STEFANO
·
CONDORELLI
ANDREA
·
DEL
FABBRO PAOLO
·
PERANZIN
EDI GIANCARLO
·
TOMATIS
SILVIO SIMONE
Dette persone, della cui identità personale io
Notaio sono certo, dichiarano di rinunziare, con il mio consenso,
all'assistenza dei testimoni al presente atto con il quale convengono quanto
segue.
1)
E' costituita a tempo indeterminato tra i Signori Antonio Scalera,
Claudio Carminati, Stefano Pirovano, Andrea Condorelli, Paolo Del Fabbro, Edi
Giancarlo Peranzin, Silvio Simone Tomatis, l'associazione senza scopo di lucro
con denominazione "UNIVERSITA' della TERZA ETA' - DINO PILOTTI - di
Lainate -" anche in forma
abbreviata "U.T.E. - DINO PILOTTI - LAINATE".
2)
L'associazione ha sede in Lainate in corso Europa n. 33.
3)
L'associazione non ha scopo di lucro ma persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale nell'ambito dell'istruzione e della formazione culturale
degli appartenenti, principalmente ma non esclusivamente alla così detta
"terza età". A tal fine l'associazione potrà organizzare lezioni,
corsi periodici, annuali o pluriennali, incontri, congressi, conferenze e
dibattiti, su argomenti di interesse e di insegnamento universitario.
L'associazione potrà
svolgere ogni altra attività strumentale o direttamente connessa, anche in
collaborazione con enti pubblici.
L'associazione non potrà
distribuire durante la sua vita, anche in modo indiretto, utili od avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione e/o la
distribuzione non sia imposta dalla Legge o sia effettuata a favore di altra
Onlus che per Legge, regolamento o statuto faccia parte della medesima ed
unitaria struttura.
4)
L'Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai comparenti e da
me Notaio, si allega al presente atto alla lettera "A", per farne
parte integrante e sostanziale.
5)
A norma di Statuto il Consiglio è nominato per un triennio, nelle
persone dei Signori Antonio Scalera, Claudio Carminati, Paolo Del Fabbro, Edi
Giancarlo Peranzin e Silvio Simone Tomatis che accettano. Con il consenso di
ciascuno di loro, il Signor Stefano Pirovano è nominato Tesoriere, il Signor
Andrea Condorelli Segretario, il Signor Antonio Scalera Presidente ed il Signor
Claudio Carminati Vice Presidente.
6)
La quota associativa per i soci che entreranno a far parte
dell'Associazione durante il primo anno è determinata in Lire 50.000.- (lire
cinquantamila).
7)
Le spese e le imposte del presente atto, quelle annesse e dipendenti,
sono a carico dell'Associazione.
Ho ricevuto questo atto da me letto alle Parti che
lo approvavo e sottoscrivono con me Notaio, dispensandomi dalla lettura
dell'allegato.
ALLEGATO SUB"A" AL N. 120786/12249 DI
REPERTORIO - NOTAIO A. SOLARO
VECCHIO STATUTO NUOVO STATUTO ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Art.1
E' costituita a tempo indeterminato l'Associazione denominata :
"UNIVERSITA' della TERZA ETA' - DINO PILOTTI - di Lainate -" anche in forma abbreviata :
"U.T.E. - DINO PILOTTI
- LAINATE -"
Art.2
L'Associazione ha sede in Lainate (MI) in corso Europa n. 33; il
Consiglio potrà fondare su tutto il territorio nazionale sezioni e sedi
secondarie della stessa senza che ciò comporti variazione dello statuto.
Art.3
L'Associazione non ha scopo di lucro ma persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale
nell'ambito dell'istruzione e della formazione culturale degli appartenenti
principalmente ma non esclusivamente alla così detta "terza età". A
tal fine l'associazione potrà organizzare lezioni, corsi periodici, annuali o
pluriennali, incontri, congressi, conferenze e dibattiti, su argomenti e
materie oggetto di interesse e d'insegnamento universitario.
L'Associazione potrà
svolgere ogni altra attività strumentale direttamente connessa, anche in collaborazione
con enti pubblici.
Art.4
Sono Soci Fondatori i Signori Antonio Scalera, Claudio Carminati,
Stefano Pirovano, Andrea Condorelli, Paolo Del Fabbro, Edi Giancarlo Peranzin,
Silvio Simone Tomatis.
E' Socio Ordinario, con
obbligo di osservare le norme di Statuto, colui che a seguito di corrispondente
domanda, sia iscritto ad uno dei corsi, ovvero a lezioni, congressi,
conferenze, dibattiti, programmi didattici, facoltà di insegnamento ed alle
altre attività culturali, educative e di informazione organizzate
dall'Associazione.
Il Consiglio avrà facoltà di
nominare "Benemerito dell'Associazione", senza che ciò comporti
l'attribuzione della qualità di socio, chiunque abbia esplicato attività a
vantaggio dell'Associazione ovvero abbia corrisposto contributi in danaro di
rilevante entità per la vita dell'Associazione stessa.
La qualità di Socio deve
intendersi a tempo indeterminato; ogni anno, nei modi e nei termini stabiliti
dall'Assemblea, ogni socio dovrà versare la quota associativa salvo che faccia
giungere al Consiglio comunicazione scritta delle proprie dimissioni entro e
non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
Art.5
La qualità di socio si perde anche per esclusione motivata deliberata
dal Collegio dei Probiviri; sono in ogni caso motivi d'esclusione il mancato
pagamento della quota sociale nel termine stabilito, la grave violazione delle
regole associative e l'aver svolto attività in contrasto con i fini propri
dell'Associazione.
Il socio che perde detta
qualità non potrà ripetere i contributi versati e non potrà vantare diritti sul patrimonio sociale.
Art.6
La quota annuale è determinata annualmente dall'Assemblea su proposta
del Consiglio; essa si compone di una parte fissa e di una parte variabile,
determinata entro un limite minimo e massimo parimenti stabilito
dall'Assemblea, che potrà essere richiesta dal Consiglio in caso di necessità
dell'Associazione.
Art.7
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci maggiorenni regolarmente
iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale annuale.
Un quinto dei soci potrà
richiedere, in forma scritta, e con indicazione dell'ordine del giorno, che
l'Assemblea sia convocata per la discussione.
Art.8
Sono organi dell'Associazione:
·
l'Assemblea
dei Soci;
·
il
Consiglio di Amministrazione;
·
il
Presidente;
·
il
Vice Presidente;
·
il
Segretario;
·
il
Tesoriere;
·
il
Collegio dei Probiviri;
·
l'Organo
di Revisione dei Conti.
Art.9
L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal Consiglio annualmente
mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, l'orario ed il luogo della
convocazione, da spedire a ciascun socio a mezzo lettera raccomandata. Esso
dovrà pervenire a ciascun socio convocato almeno dieci giorni liberi prima del
giorno fissato per l'adunata. Lo stesso dovrà essere affisso nei locali della
sede principale.
Con le medesime modalità
potrà essere convocata dal Collegio dei Probiviri in caso di mancata
convocazione da parte del Consiglio.
Prima dell'inizio dei lavori
nominerà un Presidente, uno scrutatore ed un Segretario ai quali è rimesso il
compito di controllare il numero dei voti.
Essa delibera sull'operato
del Consiglio, approva il bilancio preventivo e finale di gestione sottopostole
dal Consiglio, nomina, salva diversa disposizione dello Statuto, le cariche
sociali e delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla misura della quota
sociale, sul regolamento che disciplinerà l'attività dell'Associazione e su
ogni altro oggetto alla stessa rimesso dalla Legge o indicato nell'avviso di
convocazione spedito ai soci.
Salvo quanto previsto
dall'art.23 cod. civ. l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta con la
presenza in prima convocazione della maggioranza più uno dei soci, mentre in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
In seconda convocazione
l'Assemblea si riunirà nello stesso luogo, il giorno successivo, alla medesima
ora.
Ogni socio non potrà
rappresentare per delega scritta più di due soci.
Art.10
Solo il socio regolarmente iscritto ed in regola con la quota sociale
annuale potrà ricoprire cariche sociali.
Tutte le cariche sono
elettive; il socio presta la sua opera gratuitamente ma il Consiglio potrà
stabilire un rimborso per le spese documentate.
Almeno otto giorni prima
delle operazioni di voto il Consiglio dovrà far pervenire a ciascun socio
votante:
·
la
scheda di votazione recante l'indicazione delle cariche da eleggere;
·
il
nominativo dei soci candidati.
Durante l'Assemblea ciascun
socio depositerà la scheda nell'urna appositamente predisposta sottoscrivendo
il Registro dei Votanti tenuto dallo scrutatore nominato dall'Assemblea.
A votazione terminata,
durante l'Assemblea, lo scrutatore ed il Segretario controlleranno la
corrispondenza tra il numero dei votanti risultanti dal Registro e quello delle
schede nell'urna e, a scrutinio avvenuto, procederanno alla proclamazione dei
soci eletti.
In caso di parità di voti
risulterà eletto il socio che è iscritto da più tempo ed in caso di ulteriore
parità quello più anziano di età; da ultimo si procederà a sorteggio.
E' possibile la rielezione;
per il Presidente ed il Vice Presidente non più di due volte consecutivamente.
Art.11
Il Consiglio, eletto nell'atto costitutivo o a norma di Statuto per tre
anni, è composto da un numero variabile di soci, determinato dall'Assemblea,
compreso tra il numero di cinque e di tredici.
Il Consiglio elegge tra i
suoi membri, per tre anni, il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Presidente propone al Consiglio la nomina del Segretario ed il
Tesoriere.
Il Consiglio si riunisce non
meno di una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente o della
maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe.
La convocazione, scritta o
telematica, deve indicare gli argomenti da trattare, la data, il luogo e
l'orario dell'adunanza e deve giungere almeno tre giorni liberi prima della
data fissata.
Le sue riunioni sono valide
con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono valide con
il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti presenti. In caso di
parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio ha il compito
di promuovere il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, in armonia
alle indicazioni dell'Assemblea, illustrando alla medesima le finalità
dell'attività programmata ed i risultati di quella svolta. Il Consiglio dovrà
predisporre, prima della fine del primo quadrimestre di ogni esercizio, il
rendiconto preventivo e quello finale da sottoporre all'Assemblea
Dovrà gestire il patrimonio
dell'Associazione e potrà deliberare la conclusione di tutti i contratti e dei
negozi necessari al raggiungimento dello scopo, non escluse polizze
fidejussorie anche a garanzia dei terzi.
Eccezionalmente potrà
eleggere, con adeguata motivazione, il Presidente Onorario scegliendolo tra i
Socio Fondatori o tra chi abbia ricoperto la carica di Presidente ed abbia con
la sua opera contribuito in maniera rilevante alla realizzazione degli scopi
dell'Associazione.
Art.12
Perde la qualità di Consigliere:
·
il
socio Consigliere che per qualunque motivo dovesse perdere la qualità di socio;
·
il
membro che senza giusta causa non dovesse partecipare a più di tre riunioni del
Consiglio.
Il Consigliere decaduto sarà
sostituito dal primo dei non eletti nell'ordine stabilito dal precedente art. 10.
In caso di impossibilità di
funzionamento del Consiglio ovvero qualora il Consiglio non dovesse riunirsi
per più di due volte consecutive esso si intenderà decaduto. Qualora venga meno
la maggioranza dei suoi membri si intenderà decaduto l'intero Consiglio.
Conserverà tuttavia tutti i suoi poteri per gli atti di ordinaria
amministrazione o urgenti, fino all'elezione dei nuovi membri, con l'obbligo di
convocare senza indugio l'Assemblea
Art.13
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione ed ha i poteri del
Consiglio in caso di operazioni assolutamente indifferibili; in questa
eventualità dovrà far ratificare il suo operato dal Consiglio convocandolo
quanto prima possibile.
Il Vice Presidente, in caso
d'impedimento del Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione, anche in giudizio, con i medesimi poteri di
Statuto del Presidente. Il solo intervento del Vice Presidente nei confronti di
terzi costituisce prova dell'impedimento del Presidente.
Art.14
Il Segretario ha il compito di seguire e svolgere l'attività
amministrativa e burocratica dell'Associazione, di verbalizzare le decisioni
degli organi collegiali e di curare la tenuta dei libri dell'Associazione e di
quelli prescritti dalla legge; a tal fine potrà essere dotato di un piccolo
fondo, determinato dal Consiglio, per le spese di segreteria.
Il Tesoriere
provvede all'amministrazione delle quote associative, impiega i fondi
dell'Associazione secondo le decisioni del Consiglio e predispone il bilancio
che il Consiglio sottoporrà all'Assemblea.
Art.15
L'Organo di Revisione è composto da uno a tre membri, secondo quanto
stabilito dall'Assemblea; in caso di
composizione Collegiale uno dei suoi membri sarà nominato Presidente ed il
Collegio deciderà a maggioranza. L'Assemblea sceglie i suoi componenti tra i
soci che non rivestano altre cariche sociali per il triennio. E' possibile la
rielezione ma per non più di due volte consecutive. I revisori dovranno
accertare la regolarità della gestione del patrimonio associativo e potranno
accertare la consistenza di cassa e degli altri beni sociali. Potranno
procedere, anche individualmente, agli atti di ispezione e controllo. In
occasione dell'approvazione del bilancio finale dovranno predisporre una
relazione di accompagnamento da sottoporre all'Assemblea.
Art.16
Il Collegio de Probiviri è composto da tre soci, che non ricoprono
altre cariche sociali, eletti per tre anni e per non più di due volte
consecutive, dall'Assemblea unitamente a due supplenti. Avrà compito di
adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, su proposta
scritta e motivata del Consiglio o del Presidente. Potrà considerare l'adozione
di provvedimenti disciplinari nei confronti dei Consiglieri o del Presidente
solo su domanda scritta e motivata di almeno un quinto dei soci regolarmente iscritti..
I provvedimenti disciplinari
adottabili sono quelli del richiamo, della censura e della sospensione, da un
minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi.
Nessun provvedimento potrà
essere adottato senza aver invitato il socio coinvolto ad esporre le sue
ragioni per iscritto. I provvedimenti disciplinari dovranno essere comunicati
al socio interessato in forma scritta e dovranno essere motivati in maniera
comprensibile e specifica. Essi sono revocabili e modificabili anche su
richiesta scritta del socio interessato.
Tutti i provvedimenti del
Collegio sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta.
L'esclusione è irrevocabile
ed è deliberata dall'Assemblea su proposta scritta e motivata del Collegio. Il
Collegio dovrà aver invitato il socio interessato ad esporre le sue ragioni
scritte ed un suo membro dovrà illustrare all'Assemblea, per iscritto,
l'opportunità del provvedimento e le eventuali osservazioni del socio
interpellato.
Art.17
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali
annuali, dagli introiti derivanti dalle sue attività, nonché dai beni pervenuti
a qualsiasi titolo alla stessa.
L'Associazione ha l'obbligo
di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.
L'Associazione non potrà
distribuire durante la sua vita, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione e/o la
distribuzione non sia imposta dalla Legge o sia effettuata a favore di altra
Onlus che per Legge, regolamento o statuto faccia parte della medesima ed
unitaria struttura.
Il patrimonio
dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà
essere devoluto ad Associazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di
pubblica utilità con le modalità previste dalla vigente normativa.
Art.18
Qualunque controversia sorgesse in occasione della interpretazione ed
esecuzione del presente atto, se suscettibile di formare oggetto di compromesso,
sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà
senza formalità e secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti in lite
ovvero dal Presidente del Tribunale di Milano.
Art.19
Per tutto quanto non espressamente qui regolato si applicheranno le
vigenti disposizioni di Legge.