ASSOCIAZIONE CULTURALE

ARTELAINATE

STATUTO

Art. 1

E' costituita un'Associazione culturale di volontari denominata ARTELAINATE

Art. 2

L'Associazione ha sede in Lainate-MI- via G.Giusti n° 1

Art. 3

L'associazione non ha scopo di lucro e puo' svolgere le attivitą definite come "non commerciali" dall'art. 111 ,commi 1,3,4 ter e 4 quater del D.P.R. n° 917/86

Scopo dell'associazione:

A)

Raccogliere e conservare opere d'arte antiche e moderne di artisti nazionali e stranieri da destinare ad esposizioni e manifestazioni pubbliche.

B)

Organizzare mostre d'arte, trattazioni e conferenze in collaborazione con enti pubblici e soggetti privati, allo scopo di divulgare l'arte.

Art. 4

L'Associazione si compone di un numero illimitato di associati. L'iscrizione all'Associazione e' libera a tutti i cittadini previo il versamento di una quota annuale di adesione. La quota di adesione sara' annualmente determinata dal consiglio direttivo, la stessa garantisce il diritto di effettiva partecipazione alla vita associativa e all' elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 5

La qualita' di socio si perde per decesso, dimissioni e per morositą od indegnitą : la morositą verrą dichiarata dal consiglio direttivo; la indegnitą verrą sancita dall'assemblea dei soci.

Art. 6

La carica di Consigliere e' svolta a titolo gratuito.

Art. 7

Il Consiglio viene eletto dall'assemblea in convocazione straordinaria, hanno diritto tutti i soci in regola col tesseramento.Il Consiglio Direttivo e' composto da n° 6 membri e dura in carica anni tre. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Segretario, il responsabile Artistico.

Art. 8

Il consiglio del Direttivo č convocato dal Presidente ogni volta che lo riterrą opportuno. La convocazione dell'assemblea deve essere fatta per iscritto con preavviso di 15 giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea degli associati e' convocata almeno una volta all'anno Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide con almeno 3 membri eletti. Le delibere devono essere prese a maggioranza dei presenti, in caso di paritą prevale il voto del Presidente.

Art. 9

Il Consiglio del Direttivo nomina il Segretario che puo' essere scelto al di fuori del direttivo stesso il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto, redige il verbale, cura la corrispondenza e custodisce l'archivio.

Art.10

L'esercizio finanziario decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art.11

Il Presidente dell'Associazione Rappresenta l'Associazione Convoca i membri del Consiglio Direttivo e l'assemblea dei soci. Presiede le assemblee e ne disciplina le discussioni cura i rapporti con le forze sociali ,culturali,religiose,statali ecc.

Art.12

Compiti del consiglio Direttivo:
a) Determina la quota associativa
b) Redige un programma operativo annuale
c) Redige il consuntivo economico finanziario e il preventivo economico finanziario dell'associazione.
d) Cura rapporti con l'Amministrazione Culturale del Comunale di Lainate e con gli operatori economici sociali esterni ed interni al Comune di Lainate.
e) Convoca le assemblee degli associati, presenta il programma gestionale e operativo dell'Associazione.

Art.13

Proventi. I proventi con i quali l'Associazione provvede alla propria amministrazione sono:
a) la quota associativa.
b) contributi di enti pubblici e/o privati.
c) eventuali lasciti e/o donazioni.
d) proventi derivati dalla gestione di iniziative.
Art. 14 Scioglimento - Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato ai sensi dell'ultimo comma art. 21Codice Civile dall'assemblea, la quale provvedera' alla nomina di uno o piu' liquidatori. Il patrimonio dovra' essere devoluto ad altra associazione con finalita' analoghe od ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art, 3 comma 190 legge 23/12/1996 n°662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Lainate il 17 Aprile 2002

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